1. Dopo l'articolo 187 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 187-bis. - (Risarcimento da parte dello Stato). - Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona che sia stata:
a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;
b) ammessa ad una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;
c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;
d) condannata a sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, durante l'esecuzione delle sanzioni.
Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.